Geoportale Alto Adige

Rete Civica dell’Alto Adige - Il portale della Pubblica Amministrazione

Open Government Data

Cos'è l'Open Data?

I Dati Pubblici sono normalmente tutte le informazioni create, raccolte o gestite da parte di un Ente pubblico.
Non sono invece da considerare pubblici tutti i dati raccolti dalla pubblica amministrazione che contengono informazioni che possono ledere la privacy, il diritto d'autore o la sicurezza pubblica. Per questi dati non sussiste un interesse collettivo per la pubblicazione e pertanto non vengono diffusi pubblicamente.

La Pubblica Amministrazione produce, raccoglie, elabora e diffonde una grande quantità di informazioni che testimoniano la presenza delle istituzioni pubbliche nella società: gran parte dei documenti citati nei giornali, nelle pagine economiche e politiche, la gestione del territorio e dell'ambiente, molti rapporti tra privati e molte attività economiche si basano su informazioni elaborate dalle Pubblica Amministrazione.

All'interno della gamma di dati disponibili sono presenti varie tipologie di documenti: alcuni sono soggetti a vincoli precisi, quali ad esempio la sicurezza nazionale o la tutela della privacy, altri invece possono essere diffusi.

Una forma di comunicazione, normativamente disciplinata, riguarda le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici prodotti dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei propri scopi istituzionali, il cosiddetto Public Sector Information (PSI).
Si tratta di dati e/o documenti che, dopo una serie di verifiche, possono essere diffusi dalla Pubblica Amministrazione che li ha prodotti in un' ottica di RIUSO (D. Lgs. 36/06).
L'informazione pubblica può essere diffusa attraverso canali tradizionali (ad esempio la notifica a domicilio delle multe, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l'affissione pubblica) oppure via web, attraverso siti e cataloghi che rendono disponibili i dati riusabili.

Dal punto di vista economico i dati pubblici sono un valore per tutti gli operatori economici, siano essi pubblici o privati (attori del mercato dell'informazione pubblica), che investono in tecnologia dell'informazione con budget sempre più esigui.
Come esempio si possono citare le informazioni meteorologiche prodotte dalla Pubblica Amministrazione. Esse rappresentano di fatto un grande valore per le società private che offrono servizi meteo.
Come altro esempio si possono citare i dati geografici prodotti dalla Pubblica Amministrazione che possono essere di interesse per i gestori di portali turistici (es. rete dei trasporti, reti dei sentieri di trekking, reti di percorsi ciclabili, località, indirizzi, ecc.)

Dal punto di vista sociale la divulgazione dei dati pubblici è legata all'esigenza di promuovere il "sapere sociale" diffuso: ad esempio basta considerare quanto incidono nelle politiche sociali i dati indicativi del tasso di disoccupazione o dell'inflazione.

La normativa

In Europa

La Direttiva 2003/98/CE (Direttiva PSI, PSI=Public Sector Information) del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata il 17 novembre 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 345 del 31 dicembre 2003, costituisce il primo passo in tema di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

I capisaldi della Direttiva:

  • le informazioni del settore pubblico sono “un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali” da riutilizzare per “sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro”;
  • gli Enti pubblici hanno il compito di favorire il riuso e rendere disponibili i documenti attraverso indici on line e licenze standard;
  • sono soggetti a riuso solo documenti e informazioni privi di vincoli: sono esclusi dall'applicazione della Direttiva i dati personali e le informazioni detenute da emittenti di servizio pubblico, istituti d’istruzione e di ricerca, musei, biblioteche, archivi e altri enti culturali ...

La Direttiva disciplina il riutilizzo indicando che:

  • i documenti devono essere messi a disposizione possibilmente per via elettronica ed entro 20 giorni dalla data di una rispettiva richiesta;
  • i documenti devono essere messi a disposizione nel formato e nella lingua originale: gli Enti non hanno l'obbligo di adeguarli o di crearne di nuovi per soddisfare la richiesta;
  • gli Enti pubblici possono richiedere un compenso in denaro: in questo caso hanno l'obbligo di fissare e pubblicare le tariffe che non devono superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione dei documenti richiesti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti;
  • gli Enti pubblici possono autorizzare il riutilizzo incondizionato di documenti oppure vincolare il riutilizzo a determinate condizioni: in questo caso devono predisporre e diffondere licenze standard;
  • le condizioni fissate non devono comportare discriminazioni per le categorie destinatarie del riuso: i documenti devono essere a disposizione di tutti gli operatori potenzialmente presenti sul mercato;
  • sono possibili licenze con diritti esclusivi, rese pubbliche, soggette a riesame periodico e con scadenza periodica, solo per l’erogazione di servizi d’interesse pubblico.

Il 26 giugno 2013 è stato pubblicato il testo della proposta di modifica alla direttiva europea 2003/98/CE sull'opendata, approvato dagli stati membri della comunità europea ed entrata in vigore il 17 luglio 2013. A partire da questa data gli Stati Membri hanno due anni di tempo, fino al 18 luglio 2015, per recepire i contenuti della nuova norma.

Tra le novità della direttiva, l'estensione dell'open a biblioteche, archivi e musei, e l'affermazione dell'obbligo (non più solo un incoraggiamento) di pubblicazione opendata da parte delle amministrazioni pubbliche. Sono affrontati anche gli aspetti del "rimedio al diniego", nei casi in cui l'Ente non adempie ai compiti di rilascio dei dati pubblici, e le regole di tariffazione.

Consulta la direttiva PSI nella stesura consolidata del 17 luglio 2013 (PDF).

In Italia

L'attuazione italiana della direttiva comunitaria è avvenuta con il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, pubblicato nella G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37.
Il provvedimento è stato predisposto dal Ministro per le politiche comunitarie e da quello per l’innovazione e le tecnologie, in accordo con i dicasteri degli Affari Esteri, Giustizia, Economia e Finanze, Funzione pubblica.
Il Decreto Legislativo 36/2006 è stato successivamente modificato dalla L. 96/2010.

In data 4 ottobre 2012 il Decreto legge "Misure urgenti per l’innovazione e la crescita: agenda digitale e startup" contenente le norme sulla digitalizzazione del Paese è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. I temi toccati dal Decreto “Misure urgenti per l’innovazione e la crescita: agenda digitale e start-up”, sono tantissimi e vanno dalla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, allo sviluppo di “comunità intelligenti” e molto altro.

Il Decreto introduce in materia open data importanti novità: il rilascio di dati in forma open diventa un indicatore di performance dei dirigenti pubblici. Inoltre i dati in possesso della Pubblica Amministrazione si intendono "open by defalut", ove non vi siano altre restrizioni. Si stabilisce un'agenda nazionale annuale per lo sviluppo degli open data con relazione annuale, e nelle linee guida annuali devono essere incluse anche indicazioni sull'ontologia della Pubblica Amministrazione (linked open data).

L’art. 9 del DLg. n. 179/2012 ha modificato l’articolo 52 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). In ottempreanza a tale articolo del CAD, come modificato, nella prima parte del 2013 è stato elaborato il documento di linee guida per “l’individuazione degli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del Codice dell’Amministrazione Digitale con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace.”

A luglio 2013 è stata pubblicata sul sito di AgID la prima versione di tali linee guida. Il documento è stato redatto dal “Gruppo di lavoro dell’Agenzia per l’Italia Digitale per le linee guida sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico”, cui hanno partecipato numerose pubbliche amministrazioni centrali e locali nonché e associazioni in rappresentanza di queste. Regione Piemonte ha contribuito sia come Ente singolo sia coordinando le altre Regioni in veste di capofila in ambito CISIS (CISIS=Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici e statistici).

Dette linee guida sono intese a supporto delle amministrazioni nel processo di valorizzazione del proprio patrimonio informativo pubblico, definendo gli interventi principali da compiere per l’attuazione della strategia dettata dall’agenda nazionale. Propongono schemi operativi e organizzativi, identificano standard tecnici e “best practice” di riferimento, suggeriscono aspetti di costo e di licencing da tenere in considerazione, ecc.Sono soggette a revisione periodica annuale.

Consulta le linee guida sul sito di AgID (PDF)

Un importante collegamento all’opendata si ha con il cosiddetto “Decreto Trasparenza” (D.Lgs 33/2013) che prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui relativi siti ufficiali non solo i dati su uffici, organizzazione interna e, ma anche dati sui bilanci, consulenze e altro, nell’apposita sezione “Trasparenza, amministrazione e merito”.

All’articolo 7 del detto decreto si specifica che tali informazioni devono essere pubblicate in formati di dati aperti ai sensi dell’articolo 68 del CAD.

Il riuso dei dati

I concetti di "dato pubblico" e "riuso dell'informazione pubblica" vengono sanciti dalla Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva PSI), approvata il 17 novembre 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea n. L 345 del 31 dicembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico e recepita dall'ordinamento italiano dal D.Lgs. 36 del 2006e s.m.i.

 

La direttiva individua nelle informazioni del settore pubblico "un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali", da riutilizzare per "sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro".

La direttiva, come recepita dal Decreto Legislativo, fornisce la definizione di:

  • documento (informazione pubblica): la rappresentazione di atti fatti o informazioni e qualsiasi raccolta dei medesimi a prescindere dal supporto (cartaceo, elettronico, sonoro, visivo, audiovisivo) in possesso di Enti pubblici. Ad esempio sono documenti sia le leggi, sia i dati contenuti nelle banche dati degli Enti.
  • riutilizzo: l’uso del dato in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini, commerciali o non commerciali, diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali. L'ambito di riferimento dei documenti può essere di vario genere: sociale, economico, geografico, climatico, turistico, in materia di affari, di brevetti, di istruzione …

La direttiva incoraggia gli Enti pubblici a rendere disponibili i documenti secondo queste modalità:

  • creare indici online dei documenti disponibili per favorire l’accesso e la diffusione
  • definire condizioni eque, adeguate e non discriminatorie da applicare al riutilizzo dei dati